IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 novembre   2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al
31 dicembre   2004,   lo   stato   di  emergenza  in  relazione  agli
insediamenti  di  comunita'  nomadi nel territorio della provincia di
Napoli;
  Considerata  la  situazione di grave allarme sociale, con possibili
gravi  ripercussioni  in  termini  di  ordine  pubblico  e sicurezza,
nonche'   di  igiene  e  sanita'  pubblica  determinata  dall'estrema
precarieta'  degli  insediamenti  delle comunita' nomadi presenti nel
territorio della provincia di Napoli;
  Considerato  in  particolare,  il contesto di estrema criticita' in
cui versa il comune di Caivano, dove i nomadi presenti sul territorio
hanno occupato delle aree destinate ad insediamenti produttivi, cosi'
impedendo  la  realizzazione  delle  opere  programmate e la messa in
sicurezza di detti luoghi;
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita' di adottare misure di carattere
straordinario ed urgente, finalizzate al superamento della situazione
di emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita;
  Vista la nota del prefetto di Napoli del 1° dicembre 2003;
  Acquisita l'intesa della regione Campania;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.   Il   prefetto  di  Napoli  e'  nominato  commissario  delegato
limitatamente  al comune di Caivano per l'emergenza determinatasi nel
territorio  della  provincia  di Napoli in relazione alla presenza di
insediamenti di comunita' nomadi.
  2.  Il  commissario  delegato, per il superamento dell'emergenza di
cui  alla  presente ordinanza, provvede alla realizzazione in termini
di  somma  urgenza ed avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4, di
un'area  attrezzata e delle opere funzionali alla medesima nel comune
di Caivano, da destinare a struttura ricettiva delle comunita' nomadi
attualmente  presenti  sul territorio del medesimo comune, sulla base
del progetto gia' approvato dalla provincia di Napoli.